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Fondata il 23 Maggio 1882 |
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Le possibilità di destinazione delle ceneri in ToscanaIn seguito all'emanazione della Legge Regionale ci sono sostanziali novità per quanto riguarda la destinazione delle ceneri: Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in una urna cineraria di materiale resistente tale da poter essere chiusa con saldatura , portante all’esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto . Le urne da inumare e/o disperdere devono essere di materiale biodegradabile. L’urna sigillata viene consegnata direttamente ai familiari che possono scegliere fra le sotto elencate forme di sistemazione: Tumulata solo in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro. Inumata, solo in area cimiteriale, e destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. Conservata all’interno del cimitero, nei luoghi di cui all’art.80, comma3, del D.P.R. 285/90 Consegnata al soggetto affidatario: Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge R.T. 29/04 art2 comma 1. La consegna dell’urna è effettuata previa presentazione di un’istanza, in carta con bollo, agli uffici delle concessioni cimiteriali (via delle Gore e Cimitero di Trespiano), nella quale il soggetto affidatario dichiara i propri dati anagrafici e la residenza, la destinazione finale dell’urna e l’assunzione di responsabilità per la custodia. Tale documento costituisce documento che accompagnerà le ceneri. L’affidatario dell’urna da parte del soggetto indicato dal defunto può rinunciare all’affidamento; tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia ad un soggetto non implica anche la rinuncia a più soggetti (L.R.T. 29 art. 2 e 4). Dispersione ceneri: La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o in mancanza dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lettera d), della Legge130/01. L’autorizzazione alla dispersione ceneri è concessa dall’ufficiale dello stato civile previa presentazione dell’espressa volontà del defunto ( per testamento o per iscrizione alle società autorizzate) È consentita unicamente nei seguenti luoghi:
La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. Il trasporto Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure cauzionali igieniche previste ai sensi dell’ art. 2 comma 3 della Legge R.T. 29/04. Il Cinerario ComunePresso l'area del cimitero di Trespiano gestita dalla Società, è presente un Cinerario comune gratuito il quale è destinato, fra l'altro, a tutti coloro che, per motivazioni filosofiche o di altro tipo, non desiderano che le loro ceneri siano raccolte in urne o comunque in un luogo segnatamente individuale. Così coloro che lo desiderano possono stabilire che le loro ceneri siano immesse dopo la cremazione in tale Cinerario comune, che rappresenta di per se un simbolico superamento delle forme tradizionali ed un passo verso la dispersione delle ceneri. Per poter disporre in tal modo non occorrono particolari formalità; è sufficiente riempire un'apposita dichiarazione predisposta dalla Società per la Cremazione. |
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