
La nuova legge della
Regione Toscana sulla dispersione e conservazione delle ceneri (attuata)
Relazione
La cremazione è
una pratica funeraria che ha radici molto antiche, tra numerose popolazioni. Si
pensi ad esempio all’Asia, ma anche tra i Greci e i Romani era considerata un
rito molto importante.
Con l’avvento
del cristianesimo e dell’islamismo la pratica fu fatta decadere in disuso, in
favore della sepoltura. È stata reintrodotta nel mondo
occidentale solo negli ultimi 2 secoli, con un crescente aumento dei suoi
sostenitori. La Chiesa cattolica ha abolito il divieto
della cremazione dal 1963, pur se continua a raccomandare la sepoltura.
In Italia
compaiono norme sulla cremazione negli ultimi 15 anni, tuttavia è solo con la
legge 130 del 30 marzo 2001 che il problema viene affrontato in modo
soddisfacente. In tale legge si sanciscono alcuni importanti principi, quali: la
espressa volontà del defunto, la possibilità di affidamento delle ceneri ai
familiari, la possibilità della loro dispersione, ecc.
La legislazione
statale è però rimasta inattuata perché non è mai stato emanato il DPR di
modifica del Regolamento di polizia mortuaria, così come previsto all’articolo 1
della suddetta legge 130/2001.
Attualmente,
dopo la riforma del titolo V della costituzione, tale competenza è passata alle
Regioni. In considerazione della vastità e della complessità dell’argomento, che
richiede una lunga istruttoria, la presente legge si propone di rendere
immediatamente operanti le norme sulla cremazione e dispersione delle ceneri,
rendendo applicabili i principi della legge 130 e introducendo alcune
innovazioni e approfondimenti di tipo culturale (v. art. 8).
Con la presente
legge pertanto, non solo si renderà possibile una pratica altamente igienica ed
ecologica, quanto mai necessaria viste le condizioni in cui versano i
nostri cimiteri che, nati inizialmente nelle periferie, sono diventati
ingombranti strutture interne ai centri abitati, con grossi problemi di spazio,
ma si renderà possibile anche un salto culturale e di civiltà.

Legge 30 Marzo 2001 n. 130 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 Aprile 2001 (mai attuata)
Questa legge, tanto attesa, consente finalmente di poter disperdere le ceneri delle
persone che ne avevano in vita espressa la volontà, infatti la principale novità
del provvedimento riguarda proprio la possibilità di disperdere le ceneri derivanti dalla
cremazione del proprio cadavere, in luoghi circoscritti e secondo specifiche procedure
prestabilite. Sarà compito del Comune autorizzare la dispersione, attraverso modalità
completamente nuove. Altra innovazione di grande portata il chiarimento che la
conservazione dell'urna cineraria può essere fatta per interramento o tumulazione in
cimitero, oppure con affidamento ai familiari.
Vi è però da precisare che la nuova disciplina sulla dispersione delle ceneri o
l'affidamento delle stesse ai familiari, non è ancora entrata in vigore nel senso che la
citata legge 130 del 2001 ne rinvia l'operatività all'atto dell'emanazione di apposito
Regolamento ministeriale che la legge stessa impone peraltro di varare entro sei mesi
dall'entrata in vigore di essa. I sei mesi sono scaduti il 4 novembre del 2001 ma, a
tutt'oggi non risulta emanato tale regolamento.

Legge 28/02/2001 n. 26 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 01/03/2001
Dobbiamo purtroppo anche segnalare che questa legge ha tolto la gratuità del
servizio pubblico di cremazione ed anche di inumazione e tumulazione che nel
nostro Paese rappresentava un ulteriore motivo di promozione alla scelta
cremazionista,oltre a quelli che sono i tradizionali motivi igienici, sociali, civili e
ambientali.
La principale novità di questa legge è rappresentata dal fatto che inumazione
(sia essa in area in concessione o in campo comune), la relativa esumazione
ordinaria e la cremazione, divengono normalmente servizi pubblici a domanda individuale, a
titolo oneroso.
L'entrata in vigore di questa normativa è dal giorno successivo la sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, cioè dal 2 marzo 2001.