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Fondata il 23 Maggio 1882 |
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Adempimenti per ottenere la Cremazione
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 79 del nuovo regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n' 285. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal Defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal Notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 legge n. 150 del 04/01/1968. L'autorizzazione alla Cremazione deve essere rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. A tal fine occorrerà esibire il certificato medico ad uso cremazione, con firma del medico autenticata dalla U.S.S.L. competente per territorio e la volontà del defunto (iscrizione alla Socrem) che potrà essere ritirata da un familiare presso la nostra Sede o, su richiesta, da noi trasmessa direttamente all'Impresa funebre.
Per coloro i quali, al momento della morte risultino
iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una
dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta
dall'associato di proprio pugno (e, se questi non sia
in grado di scrivere, confermato da due testimoni) dalla quale chiaramente risulti la
volontà di essere cremato.
La dichiarazione
deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione. Resti mortali ed ossei.La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 riferita al regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10/02/1990 n' 285 prevede la possibilità di procedere alla cremazione dei resti mortali od ossei laddove non sia dissenziente il coniuge o in mancanza il parente più prossimo. La facoltà di poter procedere alla cremazione dei resti riesumati consente il ricongiungimento in unica sepoltura del gruppo familiare.
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